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CONSEGUENZE CIVILI E PENALI DELL’OSTRUZIONISMO ATTUATO DAL GENITORE RISPETTO AL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI CON L’EX CONIUGE.

Nell’ambito della regolamentazione dei rapporti definiti a seguito di un procedimento di separazione o divorzio si verifica purtroppo molto spesso l’impedimento da parte di uno dei genitori allo svolgimento delle regolari visite ai figli statuite in favore dell’altro con conseguente violazione dei provvedimenti emanati dal Giudice.

Tali comportamenti che possono essere costituiti da rifiuti manifesti o da influenze subdole e sottili da parte del genitore collocatario, che nella maggior parte delle ipotesi è la madre, ledono il diritto dei figli di frequentare il padre con danni morali non indifferenti conseguenti al serio pregiudizio per una crescita sana ed equilibrata con il forte rischio di distaccamento e sentimenti ostili nei confronti del genitore non collocatario.

Importante in questi casi è stato l’intervento della Corte di Cassazione la quale ha stabilito il principio del risarcimento del danno non patrimoniale in favore del genitore al quale è impedito per qualsiasi motivo il diritto di visita nei confronti dei figli e la possibilità di revoca dell’affidamento condiviso che ad oggi è legge.

Nel caso in cui il comportamento del coniuge sia volto altresì a screditare la figura dell’altro agli occhi dei figli,  si è cominciato a parlare della c.d. “PAS” ossia la sindrome di alienazione genitoriale in presenza della quale potrebbe essere disatteso l’affidamento condiviso in favore di quello esclusivo a favore dell’altro genitore.

Il suddetto ostruzionismo finalizzato a impedire all’altro genitore le regolari visite ai figli poiché lede il suo diritto di  mantenere un rapporto con loro ed è sanzionato sia a livello civile che penale purché sia continuato nel tempo e non supportato da validi motivi.

Tale condotta ostruzionistica  costituisce reato ex art. 388 c.p. “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice” in quanto elude scientemente con qualsiasi mezzo il contenuto del provvedimento giudiziale riguardante le modalità in cui deve manifestarsi il diritto di visita.

Dal punto di vista civile invece in caso di rifiuto al diritto di visita è prevista la possibilità di instaurare un procedimento dinanzi a la Tribunale competente al fine dell’emissione di un provvedimento per la cessazione dell’indebito comportamento che rappresenta una grave inadempimento e arreca pregiudizio al minore e in casi più gravi è prevista anche la possibilità di modifica del regime di affidamento che da condiviso potrebbe diventare esclusivo.

Per tutti i casi  poi in cui, dopo l’emissione della sentenza, la parte soccombente non adempie all’ordine del Giudice, è previsto altresì un risarcimento pecuniario per ogni giorno di violazione, una c.d. penale giornaliera a carico di quel genitore che continui ad ostacolare i rapporti dell’ex coniuge col figlio minore, deterrente questa per evitare l’ammonimento di atteggiamenti ostativi rispetto ai rapporti fra l’altro genitore e il minore.